Proprietari di immobili e fabbricati.
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano e nel quale viene ricompresa anche la pertinenza per area edificabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (PRG-piano regolatore generale) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
Ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU approvato con delibera di C.C. n. 4 del 28/05/2020, sono SOGGETTI PASSIVI dell'Imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
-
il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito del provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni
L'IMU l'Imposta Municipale Unica viene applicata sugli immobili di proprietà e sugli immobili su cui sono istituiti diritti reali di godimento. Il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree edificabili.
Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:
- utilizzando il modello unificato F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
- utilizzando l’apposito bollettino postale (da richiedere presso gli uffici postali)
- utilizzando altre modalità di versamento che verranno eventualmente messe a disposizione
Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate.
Eventuale documentazione aggiuntiva viene indicata dall'ufficio competente.
Modalità di pagamento
Acconto entro il 16 giugno 2024
Saldo entro il 16 dicembre 2024
PAGAMENTO DELL'IMU PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
I soggetti passivi (italiani o stranieri) residenti all'estero, che non possono utilizzare l'F24, potranno, come specificato nel Comunicato stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze effettuare un bonifico bancario a favore di COMUNE DI CAMBIASCA sul c/c presso la Banca Popolare di Sondrio con IBAN IT 87X0569622400000002040X33
Solo nel caso in cui l'oggetto dell'imposta sia un fabbricato di categoria catastale D, il bonifico dovrà essere effettuato come segue:
- la quota di imposta calcolata al 9,6 per mille e riservata allo Stato dovrà essere versata mediante bonifico direttamente in favore della Banca D'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000;
- la quota d'imposta eccedente il 9,6 per mille e riservata al Comune dovrà essere versata mediante un bonifico bancario a favore di COMUNE DI CAMBIASCA PRESSO LA BANCA POPOLARE SONDRIO IBAN IT87X0569622400000002040X33
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- Il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- La sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012
- L'annualità di riferimento;
- L'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
L'IMU si calcola come segue:
IMU = BASE IMPONIBILE x MESI DI POSSESSO x % DI POSSESSO x ALIQUOTA /1000
Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
- BASE IMPONIBILE
- MESI DI POSSESSO
- PERCENTUALE DI POSSESSO
- ALIQUOTA DI RIFERIMENTO
- DETRAZIONI SPETTANTI
Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, per il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare il conteggio in base ai mesi e considerare per ciascun mese la situazione che si è protratta per almeno 15 giorni.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI) e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 D.L. 201/2011.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
BASE IMPONIBILE = (RENDITA CATASTALE + %5) x Moltiplicatore
Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x
160 = 75.600,00 euro
160
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Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
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140
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Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
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80
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Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
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65
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Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
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55
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Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
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Se il possesso riguarda l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante (nella misura massima di 200 euro di detrazione ordinaria) che si può calcolare come segue:
Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l’Agenzia del Territorio, c.so Europa 30 Verbania, ovvero collegandosi al sito Internet
www.agenziaentrate.gov.itPer le variazioni intervenute nel corso dell'anno, per il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare il conteggio in base ai mesi e considerare per ciascun mese la situazione che si è protratta per almeno 15 giorni.
Proprietari di immobili e fabbricati.