Si rivolge a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica utenza.
per le UTENZE DOMESTICHE
- PARTE FISSA: in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero di componenti il nucleo famigliare.
- PARTE VARIABILE: in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.
per le UTENZE NON DOMESTICHE
- PARTE FISSA: in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività:
- PARTE VARIABILE: in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.
Sulla TARI viene applicato il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) nella misura del 5%.
La Tassa sui Rifiuti (TARI), in vigore dal 1° gennaio 2014 ai sensi della Legge 147/13 art. 1 commi dal 639 al 668, è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è corrisposta in base a tariffa commisurata sull’anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
Rivolgersi all'Ufficio Tributi
DICHIARAZIONI
Dal 1 gennaio 2023 la dichiarazione iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal soggetto passivo entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo.
La dichiarazione di variazione (variazione del servizio) o cessazione (cessazione dal servizio) va presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione.