Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano e nel quale viene ricompresa anche la pertinenza per area edificabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (PRG-piano regolatore generale) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
Ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU approvato con delibera di C.C. n. 4 del 28/05/2020, sono SOGGETTI PASSIVI dell'Imposta:
DEFINIZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALEPer abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
Sono altresì considerate abitazioni principali: 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6. l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
PERTINENZE DELLE ABITAZIONILe pertinenze sono individuabili nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.AREE FABBRICABILIPer area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articoloASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore AFFIDATARIO dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti, costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. L'assimilazione opera a condizione che sull'immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale.TERRENI AGRICOLIPer terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.TERRENI AGRICOLI - ESENZIONE
L'IMU SI CALCOLA COME SEGUE:IMU = BASE IMPONIBILE x MESI DI POSSESSO x % DI POSSESSO x ALIQUOTA /1000
Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, per il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare il conteggio in base ai mesi e considerare per ciascun mese la situazione che si è protratta per almeno 15 giorni.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI) e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 D.L. 201/2011.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
BASE IMPONIBILE = (RENDITA CATASTALE + %5) x MoltiplicatoreEsempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro
160
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
140
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
65
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
55
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILIAi sensi dell' art. 1, comma 746, L. 160/2019, la base imponibile dell'imposta, ovvero il valore imponibile, per le aree fabbricabili, è costituito dal il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI RIDOTTA AL 50% PER:
Ai sensi dell'art. 1, comma 747, L. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
Per questa casistica si prega di leggere molto attentamente l’apposita pagina della sezione dedicata all’art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU).
ALIQUOTE IMU 2024
ESTRATTO DELIBERA di Consiglio Comunale nr. 31 del 19/12/2023
TIPOLOGIA
ALIQUOTA
Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze
0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale
esenti
Fabbricati merce
Terreni agricoli
Aree Fabbricabili
0,96%
Fabbricati accatastati in cat. D
0,96 %
Altri immobili (diversi da quelli indicati precedentemente)
DETRAZIONIAi sensi dell'art. 1, comma 749, L.160/2019, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.MODALITA’ DI PAGAMENTOACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2024SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024MODELLO F24
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Verbania, attraverso il Calcolo IMU oppure da quello dell' Agenzia delle entrate Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
QUOTA STATO3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo cat. D
Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente, intendendosi come tale acconto più saldo, risulti pari o inferiore a Euro 5,00 annui.PAGAMENTO DELL'IMU PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
I soggetti passivi (italiani o stranieri) residenti all'estero, che non possono utilizzare l'F24, potranno, come specificato nel Comunicato stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze effettuare un bonifico bancario a favore di COMUNE DI CAMBIASCA sul c/c presso la Banca Popolare di Sondrio con IBAN IT 87X0569622400000002040X33
Solo nel caso in cui l'oggetto dell'imposta sia un fabbricato di categoria catastale D, il bonifico dovrà essere effettuato come segue:
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
RAVVEDIMENTO
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “rav”.
Il Decreto Legge n. 124/2019 (decreto fiscale 2020) che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, ha inserito l'articolo 10-bis, recante "Estensione del ravvedimento operoso", ha rimosso le limitazioni che l'art. 13 del D.Lgs. nr. 472/1997 poneva all'applicazione di tale istituto ai tributi locali.
A decorrere dal 1°gennaio 2020, i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità in materia di tributi locali avranno la possibilità di rimediare a tali situazioni anche se è trascorso più di un anno dalla violazione. Pertanto, le nuove disposizioni normative consentiranno di sanare posizioni debitorie risalenti all'anno d'imposta non ancora decaduto in relazione alle attività di controllo dell'ente comunale, purché l'ente impositore non abbia ancora provveduto ad emettere l'avviso di accertamento con cui gli notifica la violazione riscontrata.
Ravvedimento Sprint
versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo sanzione 0,1 % per ogni giorno fino al 15° interessi calcolati a giorni solo sul tributo
Ravvedimento Breve
versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo sanzione 1,50 % interessi calcolati a giorni solo sul tributo
Ravvedimento Intermedio
versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo sanzione 1,67 % interessi calcolati a giorni solo sul tributo
Ravvedimento Ordinario
versamento entro l'anno dalla scadenza del tributo sanzioni 3,75 % interessi calcolati a giorni solo sul tributo
Ravvedimento Ultrannuale
versamento dalla presentazione della dichiarazione ma entro 2 anni sanzione 4,28% interessi calcolati a giorni solo sul tributo
Ravvedimento Lungo
versamento oltre 2 anni dal termine di presentazione della dichiarazione ma fino a 5 anni sanzione 5,00 % interessi calcolati a giorni solo sul tributo
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non si perfeziona.
(*) Il saggio degli interessi legali
dal 01/01/2018 è pari a 0,3 %
dal 01/01/2019 è pari a 0,8 %
dal 01/01/2020 è pari a 0,05%
dal 01/01/2021 è paria a 0,10%
dal 01/01/2022 è pari al 1,25%dal 01/01/2023 è pari al 5%dal 01/01/2024 è pari al 2,5%
Per maggiori informazioni, assistenza e casi eccezionali è sempre possibile rivolgersi all'ufficio Tributi